Art. 114
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[1]Gli uffici di Preside e di vice-preside sono gratuiti.
[2]In casi assolutamente eccezionali e compatibilmente con le condizioni finanziarie dell'ente, il Ministro dell'Interno puo' assegnare al Preside e al vice-preside un'indennita' di carica, sul bilancio della provincia.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva