Art. 115
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[1]I rettori sono nominati con decreto del Ministro dell'Interno. Essi sono ordinari e supplenti.
[2]I rettori ordinari sono in numero di otto nelle provincie con piu' di 600.000 abitanti, di sei in quelle con piu' di 300.000, di quattro nelle altre.
[3]I rettori supplenti, destinati a sostituire i membri ordinari assenti o legittimamente impediti, sono in numero di due per tutte le provincie.
[4]I rettori durano in carica quattro anni e possono essere sempre confermati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva