Art. 116

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]L'ufficio di rettore e' gratuito.

[2]E' data facolta' al rettorato di stabilire in favore dei propri membri, non residenti nel capoluogo della provincia, medaglie di presenza corrispondenti alle spese di viaggio e di soggiorno a cui debbono sottostare per intervenire alle sedute.

[3]Le spese di soggiorno da rimborsarsi a norma del comma precedente non possono superare, in nessun caso, le indennita' di missione corrisposte dallo Stato ai funzionari del sesto grado.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art116 · fonte su Normattiva