Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Oltre i casi previsti nell'articolo 8, non possono esser nominati all'ufficio di preside, vice-preside e rettore;
[2]1° gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione o cura d'anime;
[3]2° i funzionari del Governo che devono invigilare sull'amministrazione della provincia e gli impiegati dei loro uffici;
[4]3° gli impiegati e contabili dei comuni e delle istituzioni di assistenza e beneficenza esistenti nella provincia;
[5]4° coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla provincia ovvero dai corpi morali o dalle aziende sussidiate da essa;
[6]5° coloro che hanno il maneggio del denaro della provincia o non ne hanno reso conto, ovvero risultano debitori dopo di averlo reso;
[7]6° coloro che hanno liti pendenti con la provincia;
[8]7° coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti nell'interesse della provincia, od in societa' od imprese a scopo di lucro sovvenute in qualsiasi modo dalla provincia medesima;
[9]8° gli amministratori della provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vivigilanza, dichiarati responsabili in linea amministrativa o civile;
[10]9° coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la provincia, sono stati legalmente messi in mora;
[11]10° coloro che sono ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado del segretario provinciale, nonche' i detti congiunti ed il coniuge del ricevitore provinciale, di assuntori di appalti, somministrazioni o servizi nell'interesse della provincia, o di fideiussori di qualsiasi genere.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva