Art. 123
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.
[2]La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva