Art. 123

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[1]I rettori che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, decadono dal loro ufficio.

[2]La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro dell'Interno, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art123 · fonte su Normattiva