Art. 127
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[1]Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie.
[2]Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto.
[3]Le convocazioni sono fatte dal Preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi e domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima.
[4]L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sara' sempre comunicato al Prefetto.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva