Art. 127

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Le adunanze del rettorato sono ordinarie e straordinarie.

[2]Le prime hanno luogo nei mesi di aprile e settembre; le seconde ogni qual volta lo ritenga necessario il Preside o il Prefetto.

[3]Le convocazioni sono fatte dal Preside mediante avvisi scritti, da consegnarsi e domicilio ai singoli rettori almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza basta che gli avvisi siano consegnati 24 ore prima.

[4]L'avviso scritto deve contenere l'elenco degli affari da trattare e sara' sempre comunicato al Prefetto.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art127 · fonte su Normattiva