Art. 132

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[1]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:

[2]1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia;

[3]2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;

[4]3° i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;

[5]4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art132 · fonte su Normattiva