Art. 132
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Sono sottoposti all'amministrazione provinciale:
[2]1° i beni e le attivita' patrimoniali della provincia;
[3]2° le istituzioni pubbliche ordinate a favore della provincia;
[4]3° i fondi e sussidi messi a disposizione della provincia dalle leggi speciali;
[5]4° gli interessi dei diocesani quando questi siano chiamati a sopperire a qualche spesa per la diocesi, a termini di legge.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva