Art. 134
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[1]Il Preside adotta le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al rettorato, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza. Di queste deliberazioni e' fatta relazione al rettorato nella prima adunanza a fine di ottenerne la ratifica.
[2]In caso di negata ratifica, rimangono salvi gli effetti dell'atto amministrativo sino al momento della deliberazione del rettorato.
[3]Alle predette deliberazioni si applica il disposto dell'articolo 131.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva