Art. 135
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[1]Spetta al rettorato, in conformita' delle leggi e dei regolamenti, di provvedere:
[2]1° all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
[3]2° alla creazione di istituzioni pubbliche provinciali;
[4]3° ai contratti in genere ed alle accettazioni di doni o lasciti, salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi di legge;
[5]4° agli affari relativi all'amministrazione del patrimonio della provincia;
[6]5° all'istruzione secondaria tecnica, quando non vi provvedano particolari istituzioni o il governo a cio' autorizzato nei limiti delle leggi speciali;
[7]6° alle istituzioni pubbliche a beneficio della provincia o di una parte di essa, quando non abbiano un'amministrazione propria o consorziale;
[8]7° al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia, ed alle altre spese in materia, previsti dalle leggi speciali;
[9]8° alle strade la cui costruzione o sistemazione e', per leggi speciali, attribuita alla provincia, nonche' ai lavori relativi ai fiumi e torrenti posti dalle leggi a carico della medesima;
[10]9° ai sussidi in favore dei comuni e consorzi per opere pubbliche, per la pubblica istruzione, per istituti di pubblica utilita';
[11]10° ai tributi provinciali ed ai regolamenti che possono occorrere per la loro approvazione;
[12]11° alla formazione del bilancio, allo storno dei fondi da una categoria all'altra del bilancio, alle nuove e maggiori spese, alle quali non sia possibile provvedere con imputazione al fondo delle spese impreviste o con prelevamento dal fondo di riserva, all'esame del conto consuntivo del tesoriere, del conto amministrativo del Preside e alla destinazione dei fondi disponibili;
[13]12° alle azioni da intentare o sostenere in giudizio, salvo quanto e' disposto al n. 11 dell'art. 133;
[14]13° al concorso della provincia in opere e spese per essa obbligatorie;
[15]14° alla contrattazione di prestiti;
[16]15° ai regolamenti per le istituzioni che appartengono alla provincia e alla rappresentanza e tutela degli interessi di dette istituzioni;
[17]16° alla vigilanza sopra le istituzioni a beneficio della provincia o di una parte della medesima, anche quando abbiano un'amministrazione speciale propria;
[18]17° alla nomina del segretario e degli impiegati amministrativi e tecnici degli uffici e delle istituzioni provinciali aventi funzioni direttive o di capi di ripartizione ed all'adozione, nei loro riguardi, di ogni altro provvedimento previsto dalla legge, salvo quelli contemplati al n. 7 dello articolo 133;
[19]18° alla conservazione dei monumenti provinciali;
[20]19° al servizio di assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
[21]20° alla conservazione degli edifici di proprieta' provinciale e degli archivi amministrativi della provincia;
[22]21° all'assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili, in quanto non vi provvedano consorzi o altre istituzioni autonome;
[23]22° alla nomina dei membri di tutte le commissioni, devoluta, in tutto od in parte da leggi speciali all'amministrazione provinciale; 23° alla costituzione di consorzi;
[24]24° all'assunzione diretta di servizi pubblici.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva