Art. 137

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[1]L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorita' governativa, al Preside ed ai rettori.

[2]Sono prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art137 · fonte su Normattiva