Art. 137
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[1]L'iniziativa delle proposte da sottoporre al rettorato spetta indistintamente all'autorita' governativa, al Preside ed ai rettori.
[2]Sono prima discusse le proposte dell'autorita' governativa, poi quelle del Preside, ed infine quelle dei rettori per ordine di presentazione.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva