Art. 142
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[1]I segretari provinciali possono rogare nell'esclusivo interesse dell'amministrazione provinciale gli atti e contratti di cui all'articolo 140.
[2]Le tasse e gli emolumenti che le provincie sono autorizzate ad esigere per la spedizione degli atti sono quelli stabiliti nella tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge e sono devoluti per meta' all'amministrazione provinciale e per l'altra meta' al segretario. In nessun caso, pero', la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.
[3]La liquidazione degli emolumenti e delle tasse e' approvata, di volta in volta, dal Preside.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva