Art. 148
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[1]Le deliberazioni del Preside, nonche' quelle del rettorato che non sono soggette alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, devono essere trasmesse in duplice copia per il visto di esecutivita' al Prefetto che ne accusa ricevuta.
[2]Sono esenti dal visto le deliberazioni che importino spese obbligatorie nei limiti dello stanziamento del bilancio e quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti gia' adottati ed approvati nelle forme di legge.
[3]Il Prefetto puo' annullarle per motivi di legittimita', o ricusarne l'approvazione per motivi di merito.
[4]Trascorsi venti giorni dalla data di ricezione del verbale, senza che il Prefetto abbia comunque interloquito, le deliberazioni diventano esecutive.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva