Art. 15
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea.
[2]Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva