Art. 15

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[1]Negli organi collegiali la scadenza dei componenti e' simultanea.

[2]Chi surroga un membro, che per qualunque motivo abbia cessato anzi tempo di far parte del collegio, rimane in carica solo fino a quando avrebbe durato il suo predecessore.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art15 · fonte su Normattiva