Art. 150

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[1]Per le provincie che applichino sovrimposte comprese entro il limite normale le deliberazioni che impegnino con un principio di spesa continuativa i bilanci futuri sono approvate dal Ministro dell'Interno, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Per le provincie che applichino sovrimposte eccedenti il limite normale l'approvazione e' data di concerto col Ministro delle Finanze, sentita la Commissione centrale per la finanza locale.

[3]L'approvazione di cui ai due comma precedenti e' richiesta anche se trattisi di spese, alle quali, nell'esercizio in corso, si provveda con prelevamenti dal fondo di riserva, con storni di fondi, o con nuove o maggiori entrate a norma degli articoli 317, 318 e 319.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 23 ottobre 1954 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art150 · fonte su Normattiva