Art. 151
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[1]I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.
[2]Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva