Art. 151

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[1]I regolamenti provinciali per i quali non sia prescritta una speciale approvazione ministeriale, dopo approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, sono trasmessi in copia dal Prefetto al Ministro competente.

[2]Il Ministro, udito il Consiglio di Stato, puo' annullarli in tutto o in parte, in quanto siano contrari alle leggi o ai regolamenti.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art151 · fonte su Normattiva