Art. 153
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[1]Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.
[2]Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva