Art. 153

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[1]Quando il Preside non spedisca i mandati, ovvero esso o il rettorato non compiano gli atti comunque obbligatori per legge, salvo il caso che la sostituzione competa al Prefetto, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

[2]Contro i provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso ricorso al Ministro dell'Interno.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art153 · fonte su Normattiva