Art. 156
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[1]I comuni hanno facolta' i unirsi in consorzio tra di loro o con la provincia per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.
[2]La costituzione del consorzio e' approvata, con decreto del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, se gli enti appartengono alla stessa circoscrizione provinciale; del Ministro per l'interno, udite le Giunte provinciali amministrative interessate, se gli enti appartengono a circoscrizioni provinciali diverse.
[3]((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 21 AGOSTO 1945, N. 553)).
[4]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo vigente dal 7 ottobre 1945 al 13 giugno 1990 · versione 12 su Normattiva