Art. 16

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[1]Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.

[2]Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art16 · fonte su Normattiva