Art. 16
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]Gli amministratori dei comuni delle provincie e dei Consorzi si debbono astenere dal prender parte direttamente o indirettamente a servizi, esazioni, somministrazioni od appalti nell'interesse degli enti a cui appartengono o delle istituzioni soggette all'amministrazione, tutela o vigilanza degli enti stessi.
[2]Lo stesso obbligo incombe ai consultori, nonche' ai membri della Giunta provinciale amministrativa per tutti gli enti sottoposti alla sua tutela.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva