Art. 160
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[1]Il concorso degli enti nelle spese consorziali e' fissato d'accordo, tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l'interesse concreto di ciascuno di essi.
[2]In mancanza di altri elementi atti a stabilire tale interesse, il concorso, per i comuni, e' determinato, di regola, in ragione complessa della popolazione e del contingente principale dell'imposta fondiaria.
[3]Se del consorzio fa parte la provincia, il suo contributo non puo' essere inferiore al quarto della spesa complessiva.
[4]In caso di disaccordo, il concorso di ciascun ente e' determinato dall'autorita' competente a costituire il consorzio.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva