Art. 165

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Si applicano ai consorzi, per quanto riguarda le loro funzioni, le deliberazioni, la finanza e la contabilita', la vigilanza e tutela governativa, le norme stabilite per la provincia, se si tratta di consorzi dei quali la provincia fa parte, o, altrimenti, quelle stabilite per il comune consorziato che conta il maggior numero di abitanti, o per il comune capoluogo di provincia, se questo fa parte del consorzio.

[2]La vigilanza e tutela, nonche' la giurisdizione contabile, nei riguardi dei consorzi, sono esercitate, rispettivamente, dal Prefetto, dalla Giunta provinciale amministrativa e dal Consiglio di prefettura della provincia dove ha sede l'amministrazione consorziale.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art165 · fonte su Normattiva