Art. 166
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[1]L'amministrazione consorziale puo' essere sciolta per gravi motivi di ordine pubblico, o quando, richiamata all'osservanza di obblighi imposti per legge, persista a violarli.
[2]Lo scioglimento e' decretato dalla stessa autorita' che ha provveduto all'approvazione o costituzione del consorzio.
[3]Quando ricorrano motivi di urgente necessita', il Prefetto della provincia dove ha sede l'amministrazione del consorzio puo', in attesa del decreto di scioglimento, sospendere l'amministrazione del consorzio, affidandone la provvisoria gestione ad un suo commissario.
[4]In caso di scioglimento dell'amministrazione, la gestione del consorzio e' affidata ad un commissario straordinario.
[5]La ricostituzione dell'ordinaria amministrazione deve avvenire nel termine di un anno. Qualora l'amministrazione ordinaria sia sciolta due volte nel periodo di tre anni, il termine puo' essere prorogato fino a due anni.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva