Art. 168
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Qualora lo statuto non disponga diversamente, in caso di cessazione del consorzio o di separazione da esso di alcuno dei suoi membri, il patrimonio e' ripartito fra i singoli enti in proporzione del rispettivo contributo, salvi i diritti dei terzi.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva