Art. 169
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[1]Piu' provincie hanno facolta' di riunirsi in consorzio fra di loro, ovvero con uno o piu' comuni, per provvedere a determinati servizi od opere di comune interesse.
[2]La costituzione del consorzio e' approvata con decreto del Ministro dell'Interno, emesso di concerto coi Ministri competenti, udite le Giunte provinciali amministrative interessate.
[3]Con lo stesso decreto e' approvato lo statuto ed e' stabilita la sede del consorzio.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva