Art. 176
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[1]I segretari comunali sono iscritti in un ruolo nazionale diviso in otto gradi, e sono nominati con decreto del Ministro per l'interno.
[2]A ciascun comune e' assegnato, secondo la sua popolazione residente, un segretario di grado corrispondente a quello indicato nella annessa tabella A.
[3]Per i comuni consorziati, il grado del segretario e' determinato in base alla popolazione residente complessiva. Qualora la popolazione residente complessiva non superi il massimo previsto dalla tabella predetta per il grado che spetterebbe al segretario del maggiore dei comuni consorziati, e' assegnato al consorzio un segretario di grado immediatamente superiore.
[4]Ai comuni capoluoghi di provincia, o sedi di stazioni di cura, soggiorno o turismo, o di importanti uffici pubblici o di notevoli presidi militari, o che siano centri di notevole attivita' industriale o commerciale, i quali dimostrino di provvedere convenientemente ai pubblici servizi e si trovino in condizioni finanziarie tali da poter sostenere senza notevole aggravio per i contribuenti la maggiore spesa, puo' essere assegnato, con decreto Reale promosso dal Ministro per l'interno, un segretario di grado immediatamente superiore a quello stabilito nella predetta tabella.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva