Art. 180
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[1]La gerarchia fra i segretari comunali e tra i segretari provinciali, e' costituita dal grado; nello stesso grado dalla anzianita'.
[2]L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di data, da quella del decreto di nomina o di promozione al grado precedente, ed a parita' di data di tutti i decreti, dall'eta', salvo, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute nei concorsi, negli scrutini e nelle graduatorie di merito.
[3]Nel computo dell'anzianita', non si considera il tempo durante il quale il segretario sia stato in aspettativa per ragioni di famiglia, o sia stato sospeso dal grado con privazione dello stipendio.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva