Art. 181

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →

[1]I posti di grado 7°, 6° e 5° sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.

[2]Qualora non sia possibile, ovvero il prefetto, udito il Consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti suddetti sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, se trattisi di posti di grado 7°, ovvero, nel caso di posti di grado 6° e 5°, mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art181 · fonte su Normattiva