Art. 181
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]I posti di grado 7°, 6° e 5° sono conferiti per promozione fra i segretari compresi nello stesso ruolo provinciale, i quali abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado immediatamente inferiore.
[2]Qualora non sia possibile, ovvero il prefetto, udito il Consiglio di amministrazione, non ritenga opportuno di provvedere per promozione, i posti suddetti sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli, se trattisi di posti di grado 7°, ovvero, nel caso di posti di grado 6° e 5°, mediante concorso per titoli, ai quali sono ammessi a partecipare i segretari comunali titolari, anche degli altri ruoli provinciali, dello stesso grado, e quelli di uno o due gradi immediatamente inferiori, che abbiano rispettivamente almeno tre o cinque anni di permanenza nel proprio grado.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva