Art. 184

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[1]I funzionari dell'amministrazione dell'Interno, di cui al penultimo comma dell'articolo 174, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.

[2]La corrispondenza fra i gradi dei funzionari dell'amministrazione dell'Interno e quelli dei segretari comunali, ai soli effetti del presente articolo, e' stabilita nella tabella E annessa alla presente legge.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art184 · fonte su Normattiva