Art. 184
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942. Leggi il testo vigente →
[1]I funzionari dell'amministrazione dell'Interno, di cui al penultimo comma dell'articolo 174, sono ammessi ai concorsi per posti di segretario comunale del grado corrispondente a quello da essi ricoperto nell'amministrazione predetta, ed a quelli di uno o due gradi immediatamente superiori.
[2]La corrispondenza fra i gradi dei funzionari dell'amministrazione dell'Interno e quelli dei segretari comunali, ai soli effetti del presente articolo, e' stabilita nella tabella E annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva