Art. 188
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[1]Il segretario che abbia ottenuto la nomina definitiva deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento avanti al Podesta', in presenza di due testimoni.
[2]La formula del giuramento e' la seguente:
[3]«Giuro che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
[4]«Giuro che non appartengo ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio.
[5]Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».
[6]Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso la Prefettura negli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta, semplice.
[7]Del giuramento e' presa nota nello stato matricolare.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva