Art. 19
Testo unico-art. 19 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) 55
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
55Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ha disposto (con l'art. 273, comma 5) che "Fino all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia, emanata ai sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, resta fermo il disposto dell'articolo 19 del regio decreto marzo 1934, n. 383, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente".
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva