Art. 190
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[1]Il segretario comunale e il segretario provinciale che abbiano ottenuto la nomina definitiva, devono, sotto pena di decadenza, prestare, in presenza di due testimoni, giuramento avanti al Prefetto, che puo' delegare rispettivamente, il Podesta' o il Preside a riceverlo.
[2]La formula del giuramento e' la seguente:
[3]«Giuro che saro' fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
[4]«Giuro che non appartengo, ne' apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii con i doveri del mio ufficio.
[5]«Giuro che adempiro' a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».
[6]Del prestato giuramento viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
[7]Del giuramento e' presa nota nello stato matricolare.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva