Art. 197
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[1]Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario non impedisce la sua partecipazione ai concorsi e scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane pero' sospesa fino al termine del procedimento stesso.
[2]Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, l'esclusione dalla promozione diviene definitiva.
[3]La esclusione da una promozione ha luogo, altresi', nei casi in cui una punizione superiore alla censura sia stata inflitta dopo compilate le ultime note di qualifica e prima del concorso e dello scrutinio.
[4]Il segretario avente grado non inferiore al terzo, che sia punito col massimo della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, non puo' ottenere promozioni per il periodo di otto anni.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva