Art. 212
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[1]Il segretario comunale puo' essere dispensato per inabilita' fisica, incapacita' professionale o scarso rendimento.
[2]Al segretario proposto per la dispensa e' assegnato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni.
[3]La dispensa e' disposta dal Ministro dell'Interno o dal Prefetto, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato, sentito il Podesta', in seguito a visita medica collegiale se la dispensa avvenga per inabilita' fisica, e negli altri casi in seguito a parere del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva