Art. 219
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[1]Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le quote fisse da corrispondersi dai comuni e dalle provincie, per la costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro stesso pel pagamento del contributo annuale dovuto al Ministero delle comunicazioni, quale corrispettivo della concessione ferroviaria a tariffa ridotta al personale dei segretari comunali e dei segretari provinciali.
[2]Le quote di cui al precedente comma sono stanziate nei bilanci dei comuni e delle provincie e versate entro il 31 agosto di ciascun anno, anticipatamente per l'anno successivo, nelle contabilita' speciali delle rispettive Prefetture, con imputazione alla categoria dei «servizi speciali non aventi attinenza col bilancio dello Stato».
[3]Entro il 31 ottobre successivo, le Prefetture rimettono il corrispondente importo, mediante ordinativo di pagamento, commutabile in quietanza di contabilita' speciale, alla Prefettura di Roma che le imputa alla stessa categoria, curandone la erogazione in conformita' delle disposizioni impartite dal Ministro per l'interno.
[4]Delle somme pervenute e dei pagamenti disposti il Prefetto di Roma compila e rimette al Ministro apposito rendiconto.
[5]L'esattore delle imposte dirette e' tenuto ad anticipare l'intera somma per conto del comune nel caso di mancanza di fondi in cassa, ai termini dell'art. 243.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva