Art. 224
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[1]La nomina degli impiegati o salariati dei comuni e delle provincie acquista carattere di stabilita' dopo un biennio di esperimento.
[2]La dimissione per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione adottata, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del biennio. In tale deliberazione deve essere enunciata la causa generica della dimissione.
[3]Contro tale deliberazione e' animoso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.
[4]Il presente articolo si applica anche ai consorzi, qualora i rispettivi statuti ed i regolamenti organici assegnino ad essi impiegati in pianta stabile.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva