Art. 225
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Gli impiegati o salariati, dimessi per fine del periodo di esperimento e riassunti in servizio, con o senza interruzione, presso lo stesso comune, la stessa provincia o lo stesso consorzio, ricongiungono al nuovo il precedente servizio agli effetti del compimento del periodo di prova.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva