Art. 228
Testo unico-art. 228 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 228 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI - PASSAGGIO AD ALTRO ENTE LOCALE - MANCATO RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRECEDENTEMENTE PRESTATO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.
Non vi e` omogeneita` di situazioni tra impiegati e salariati dei comuni e delle provincie da un lato, personale ospedaliero, ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti e ostetriche condotte dall'altro. Pertanto non viola il principio di uguaglianza il riconoscimento solo a questi ultimi, a determinati effetti economici e di carriera del servizio precedentemente prestato, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro. (Nel caso di specie e` stata dichiarata la non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 228, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. in quanto non consente, in caso di passaggio da un ente locale ad un altro, che il servizio prestato dagli impiegati e salariati dei Comuni e delle Province possa essere riconosciuto agli effetti della anzianita` e degli aumenti periodici di stipendio.).
IMPIEGO PUBBLICO - SERVIZI NON DI RUOLO - MANCATO RICONOSCIMENTO ALL'ATTO DELL'IMMISSIONE IN RUOLO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 36 COST. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 36 della Costituzione impone al legislatore di garantire lo stesso trattamento economico a coloro che esplicano uguali mansioni, nell'ambito di rapporti di lavoro aventi le medesime caratteristiche. Non garantisce, invece, il riconoscimento dei servizi non di ruolo, ai fini economici, al momento del passaggio in ruolo. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata, in riferimento all'art. 36 Cost., la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 228, comma terzo, parte seconda, R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e 26 L. 28 ottobre 1970 n. 775 (modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968 n. 249), i quali prevedono la valutazione per meta` del servizio non di ruolo prestato, a determinati fini economici.).
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art228 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 26 legge 775/1970
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.