Art. 230
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[1]Per gl'impiegati del comune la Commissione di disciplina e' costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario comunale e di due impiegati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Podesta', di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Podesta' indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.
[2]In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
[3]Per i salariati del comune la Commissione di disciplina e' costituita del segretario comunale, che la presiede, e di altri due membri nominati dal Podesta', uno tra gl'impiegati del comune, con funzioni di segretario, e uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
[4]Qualora, per qualsiasi causa, il Podesta' non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto tra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altri comuni della provincia.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 1 luglio 1947 · versione 7 su Normattiva