Art. 231-bis
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[1]((Qualora, per qualsiasi causa, le Amministrazioni comunali o provinciali non provvedono alla nomina dei propri delegati a sensi degli articoli precedenti tali nomine sono fatte dal Prefetto.
[2]Fino a quando non sara' possibile provvedere alla relativa elezione, in luogo dei rappresentanti degli impiegati o dei salariati saranno chiamati a far parte delle Commissioni provinciali, di cui agli articoli 230 e 231, due impiegati o due salariati dei Comuni o della provincia, di grado non inferiore a quello degli incolpati ed estranei all'Amministrazione interessata, nominati dal Prefetto)).
Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva