Art. 249

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[1]Quando la gravita' dei fatti lo esiga, il segretario comunale, il segretario provinciale e gli impiegati e salariati dei comuni, delle provincie e dei consorzi possono essere sospesi dall'ufficio fino al giudizio definitivo, dalla data della sentenza od ordinanza di rinvio a giudizio ovvero dalla data della richiesta di citazione diretta del Pubblico ministero, quando vengano sottoposti a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 8, e devono essere immediatamente sospesi dalla data del mandato di cattura, quando siano sottoposti a giudizio per qualsiasi delitto.

[2]La sospensione e' applicata dal Ministro per l'interno per il segretario comunale e per il segretario provinciale e dal Capo della amministrazione per gli altri impiegati e salariati. Essa ha carattere cautelativo, importa la temporanea sospensione dal grado e la privazione dei relativi emolumenti. Alla moglie od ai figli minorenni del giudicabile puo' essere pero' concesso un assegno alimentare, in misura non superiore ad un terzo dello stipendio o del salario.

[3]Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva, che escluda l'esistenza del fatto imputato, o, pur ammettendolo, escluda che il segretario, impiegato o salariato vi abbia preso parte, la sospensione e' revocata, ed egli riacquista il diritto agli emolumenti non percepiti, dedotto quanto sia stato corrisposto a titolo di assegno alimentare.

[4]La revoca della sospensione fa riacquistare al segretario, impiegato o salariato l'anzianita' perduta. Se durante la sospensione siano avvenute promozioni di personale che lo seguiva nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto, ma al sospeso viene conferito il primo posto vacante di grado superiore, sempre quando egli sia, nelle forme prescritte, riconosciuto meritevole di promozione.

[5]All'infuori dei casi contemplati nel terzo comma, l'ordinanza o la sentenza di assoluzione non osta all'eventuale procedimento disciplinare, e qualora questo porti alla sospensione dal grado con privazione dello stipendio, deve essere scomputato il periodo di sospensione sofferto.

[6]Il segretario, impiegato o salariato condannato con sentenza passata in giudicato a pena restrittiva della liberta' personale, quando non sia il caso di applicare nei suoi riguardi la revoca o la destituzione, e' sospeso dal grado con privazione dello stipendio durante il periodo di espiazione della pena.

Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art249 · fonte su Normattiva