Art. 259
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[1]Gli amministratori e gli impiegati dei comuni, delle provincie e dei consorzi sono responsabili delle carte e documenti loro affidati.
[2]Occorrendo di consegnarli ad altri per servizio pubblico, dovra' farsene constare mediante apposito verbale, osservando le forme stabilite dai regolamenti di amministrazione.
[3]Chiunque a qualsiasi titolo sia in possesso di carte e documenti di pertinenza di un comune provincia o consorzio, ne risponde ad ogni effetto di legge, fino a che non ne ottenga regolare discarico.
[4]L'autorita' giudiziaria, su richiesta del Prefetto, procede all'immediato sequestro delle carte e documenti presso i detentori.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva