Art. 26
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[1]Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:
- a)il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
- b)i Podesta', i vice-podesta' e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
- c)gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- d)coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.
[2]Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva