Art. 26

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]Non possono far parte della Giunta provinciale amministrativa:

  • a)il Preside, il vice-preside e i rettori della provincia;
  • b)i Podesta', i vice-podesta' e i membri della consulta municipale dei comuni della provincia;
  • c)gli stipendiati, i salariati e i contabili delle provincie, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  • d)coloro che non abbiano i requisiti per la nomina ad assessore a norma del vigente ordinamento delle Corti d'assise.

[2]Non possono, inoltre, far parte della Giunta provinciale amministrativa i parenti sino al secondo e gli affini di primo grado coll'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art26 · fonte su Normattiva