Art. 267
Testo unico-art. 267 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 267 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - 'THEMA DECIDENDUM' - DETERMINAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - ELEMENTI NECESSARI E SUFFICIENTI - SUSSISTENZA - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE.
Ai fini dell'ammissibilita' della questione incidentale di legittimita' costituzionale, il 'thema decidendum' e' identificato chiaramente se (in conformita' dell'art. 23, L. n. 87 del 1953) l'ordinanza di rimessione indichi in modo non equivoco le disposizioni impugnate e quelle costituzionali che si assumono violate, non influendo al riguardo ne' l'eventuale erroneita' dell'interpretazione data dal giudice 'a quo' al parametro costituzionale invocato, ne' la prospettazione di un profilo di incostituzionalita' subordinatamente al mancato accoglimento di quello principale. (Nella specie, la Corte, respingendo un'eccezione formulata 'ex parte', ha ritenuto ammissibile la questione di costituzionalita' dell'art. 267, T.U. n. 383 del 1934, sollevata in riferimento all'art. 132 Cost., e, in subordine, all'art. 134 Cost.).
COMUNI E PROVINCE - CONFINI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE TRA COMUNI (O PROVINCE) APPARTENENTI A REGIONI DIVERSE - ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA (ANZICHE' AL LEGISLATORE O, IN SUBORDINE, ALLA CORTE COSTITUZIONALE) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 267 del t.u. 3 marzo 1934 n. 383, regolando i ricorsi per contestazione di confini tra comuni (o province) appartenenti a regioni diverse, ricade nella materia delle contestazioni di confini tra regioni, province o comuni, la quale non e' disciplinata ne' dall'art. 134 Cost. - che non prevede competenze della Corte costituzionale riguardo ad essa - ne' dall'art. 132 Cost., il quale si riferisce a modificazioni territoriali del tutto differenziate dalla mera riconduzione dei confini ai titoli costitutivi del 'dominium'; percio', nessun contrasto puo' esservi tra la norma legislativa ed i suddetti parametri costituzionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 267 T.U. cit., sollevata in riferimento all'art. 132 e, in subordine, all'art. 134 Cost.). - Cfr. S. n. 743/1988.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art267 · fonte su Normattiva
COMUNI E PROVINCE - CONFINI TERRITORIALI - CONTESTAZIONE TRA COMUNI (O PROVINCE) APPARTENENTI A REGIONI DIVERSE - DECISIONE DEI RELATIVI RICORSI CON ATTO AMMINISTRATIVO DEL GOVERNO - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA COMUNALE E REGIONALE - ESCLUSIONE (IN BASE A CORRETTA INTERPRETAZIONE DELLA NORMA DENUNCIATA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
L'art. 267 del T.U. 3 marzo 1934 n. 383, statuendo che i ricorsi per contestazione di confini tra comuni (o province) di regioni diverse sono decisi con decreto del Presidente della Repubblica impugnabile innanzi al giudice amministrativo, attribuisce al Governo solo il potere di accertare, in via amministrativa, i confini risultanti dai titoli costitutivi del 'dominium', e non anche quello di modificare discrezionalmente le situazioni confinarie preesistenti; ne' la spettanza di un tale potere discrezionale puo' desumersi dall'attribuzione al g.a. del sindacato anche "di merito" sul decreto presidenziale, atteso che il "merito" riguarda - nel caso specifico - non l'opportunita', ma il pieno accertamento dei fatti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 267, T.U. cit., sotto il profilo della violazione dell'autonomia comunale e regionale garantita dall'art. 5 Cost.).
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.