Art. 268

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[1]L'ordinamento dei comuni e delle provincie non puo' subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.

[2]Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art268 · fonte su Normattiva