Art. 268
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[1]L'ordinamento dei comuni e delle provincie non puo' subire modifiche per effetto di variazioni della popolazione residente, se queste non risultino da un censimento ufficiale.
[2]Le modifiche sono disposte con decreto del Prefetto.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva