Art. 269
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Le donne sono escluse dagli uffici di Podesta', vice-podesta', delegato del Podesta', Preside, vice-preside, rettore, amministratore di consorzi, nonche' di componente della Giunta provinciale amministrativa.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva