Art. 28

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[1]I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.

[2]La decadenza e' pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art28 · fonte su Normattiva