Art. 28
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[1]I membri della Giunta provinciale amministrativa, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive, decadono dalla carica.
[2]La decadenza e' pronunciata dalla Giunta stessa, su proposta del presidente, uditi gli interessati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva