Art. 287

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[1]Chiunque intenda eseguire opere che possano comunque interessare la sicurezza e la solidita' di costruzioni, di cui le leggi pongano il ristabilimento o la riparazione a carico di enti pubblici locali, deve ottenere il consenso preventivo degli enti stessi.

[2]La inosservanza di tale regola da diritto all'ente di ottenere dal giudice la immediata inibizione del prosieguo delle opere, salvo l'azione di risarcimento di danni.

[3]Il consenso e' dato con deliberazione soggetta alle stesse regole prescritte per le opere eseguite a spese dirette degli enti.

[4]Contro le deliberazioni aventi per oggetto l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo e' ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art287 · fonte su Normattiva