Art. 297
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Il parere del Consiglio di prefettura deve essere sentito anche sui contratti gia' resi esecutivi senza il parere del Consiglio medesimo, quando debbano esservi apportate modificazioni che ne elevino l'ammontare complessivo oltre i limiti indicati nell'articolo 88 per i comuni, e nell'articolo 141 per le provincie.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva