Art. 303
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[1]Le entrate e le spese che si inscrivono in bilancio rappresentano la competenza dell'esercizio, cioe', per le entrate, quanto si crede che potranno produrre durante l'esercizio i diversi cespiti di entrata, e, per le spese, quelle che si prevede di dover fare nel corso del suddetto periodo.
[2]Appartengono al conto del bilancio le entrate accertate e scadute, le spese ordinate e liquidate e quelle impegnate nello stesso periodo di tempo, le riscossioni degli esattori e tesorieri, i versamenti nella tesoreria del comune e della provincia e i pagamenti effettuati nel periodo sopra indicato.
[3]Appartengono al conto generale del patrimonio: il valore degli immobili, giusta i relativi registri di consistenza, e quello dei mobili, del materiale ed altre attivita' risultanti dagli inventari, i crediti e debiti e le variazioni di essi, sia che provengano dalla gestione del bilancio, sia che si verifichino per altra causa.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva