Art. 31

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[1]I comuni, il cui territorio risulti insufficiente in rapporto all'impianto, all'incremento o al miglioramento dei servizi pubblici, all'espansione degli abitati o alle esigenze dello sviluppo economico, possono ottenere l'ampliamento della loro circoscrizione.

[2]Si reputano sempre rispondenti alle esigenze dello sviluppo economico del comune le opere portuali, marittime, fluviali o lacuali, che debbano estendersi fuori del territorio di esso.

[3]In questo caso, come in ogni altro in cui la domanda di ampliamento territoriale sia giustificata dalla necessita' di impianto o di ampliamento di stabilimenti pubblici in territorio esterno, la relativa istruttoria non puo' essere iniziata, se il progetto delle opere non abbia riportato l'approvazione definitiva dell'autorita' competente.

[4]L'ampliamento puo' effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio di comuni contermini, ovvero di quella sola parte di esso che sia riconosciuta sufficiente allo scopo.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art31 · fonte su Normattiva