Art. 32
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[1]Qualora il confine fra due o piu' comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, ne puo' essere disposta la determinazione ed eventualmente la rettifica su domanda dei Podesta' ovvero di ufficio.
[2]I confini fra due o piu' comuni possono essere rettificati anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i rispettivi Podesta' ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva